LETTERA AL SIAF
L’art. 6-bis comma 1 del D.L. n. 387/1987 convertito nella legge 472/87 come modificato dall’art.21 della legge 232/90 dispone che a favore del personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia equiparate tra cui la Guardia di Finanza, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, siano attribuiti ai fini del calcolo della
base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sul l’ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali.
Tuttavia, il comma 2 del predetto art. 6-bis estende tale beneficio a chi termina il servizio a domanda, qualora al momento della presentazione della stessa l’interessato abbia compiuto i 55 anni di età e, congiuntamente, 35 anni di servizio utile.
Inoltre, recenti sentenze del Consiglio di Stato (1) , hanno confermato l’inclusione dei sei scatti ai fini della liquidazione del T.F.S., in favore del personale che cessa il servizio per anzianità con un’età di 55 anni e 35 anni di servizio utile, disponendo il ricalcolo della buonuscita con i predetti benefici di legge.
Nonostante quanto previsto dalla normativa e dall’orientamento dall’organo di rilievo costituzionale, l’I.N.P.S. non applica detto beneficio al personale che cessa il servizio a domanda e in presenza dei requisiti sopra citati.
A tale personale, per vedere riconosciuti i propri diritti, non rimane che affrontare le spese e armarsi di pazienza per un lunghissimo ricorso al T.A.R. di competenza.
Nei mesi scorsi, sembrerebbe che l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, abbia trasmesso una nota all’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che aveva richiesto apposito parere sul riconoscimento dei benefici in argomento e per conoscenza tra l’altro all’INPS e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
In tale nota, parrebbe che il MEF pur facendo riferimento all’acquisito parere della Ragioneria dello Stato e delle recenti sentenze favorevoli del Consiglio di Stato, avrebbe rappresentato che il riconoscimento dei 6 scatti comporterebbe un aggravio per le casse dello Stato e che pertanto sarebbe stato necessario l’adozione di un opportuno provvedimento legislativo che chiarisca
l’estensione dei benefici di cui sopra, l’esatta quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
L’adozione di una specifica normativa auspicata dal MEF, potrebbe probabilmente abrogare o limitare i benefici suddetti, ad esclusione di chi ha già ottenuto una sentenza del TAR passata in giudicato. In pratica si cerca di sollecitare la politica per l’emanazione di una norma d’interpretazione autentica che, ovviamente, no n sarà a favore del personale.
Su questa tematica, nevralgica per quel personale che pur essendo ancora in servizio si appresta a lasciare il lavoro attivo in questi anni o nei prossimi, avvalendosi dell’uscita dal lavoro attivo al raggiungimento del requisito dell’anzianità, il SIAF potrebbe assumere una posizione forte a tutela di tutto quel personale ancora in servizio.
(1) Sentenze del Consiglio di Stato nn.rr. 1231 del 22/02/2019 Sez. III, 02831 e 02833 entrambe del 14/03/2023 Sez. II e
2986 del 23/03/2023 II Sez.
Michele Palermo* – Già appartenente alla Guardia di Finanza