In base ad un recente orientamento dell’Agenzia delle Entrate i pensionati GdF che rientrano nelle previsioni temporali previste dallo specifico interpello effettuato dal FAF sui criteri di tassazione del premio di liquidazione erogato dal prefato Ente di Assistenza, ovviamente più favorevole rispetto a quello applicato a suo tempo all’atto dell’erogazione della liquidazione dovuta (i congedati entro 48 mesi), non devono fare alcuna istanza di rimborso poiché sarà la stessa Agenzia delle Entrate a provvedere entro il 2024 a ristorare quanto spettante.
L’unico adempimento sarà quello di fornire l’Iban all’Agenzia delle Entrate (al riguardo vedasi Regolamento per l’erogazione dell’indennità di buonuscita del FAF recentemente emanato).
Rimane in sospeso e fuori da tale previsione la diversa interpretazione dottrinale che ha preso corpo in questi mesi, tuttavia in maniera abbastanza flebile, che ritiene la prescrizione del diritto al rimborso non in 48 mesi dall’erogazione del premio e dall’effettuazione della tassazione ma temporalmente più ampia.
Per coloro che si trovano in questa situazione, pertanto e ritengono sostenibile questa tesi (tutta da dimostrare nelle sedi competenti) bisognerà fare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate competente ed a seguito del rigetto procedere con l’impugnativa dinanzi alla Commissione Tributaria.
SIAF – Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri